L'Assemblea  Regionale  Siciliana,  nella  seduta  del 20 gennaio
2006,  ha  approvato  il  disegno  di legge n. 1095 - stralcio VI dal
titolo  «Riproposizione  di norme in materia di turismo», pervenuto a
questo  Commissariato  dello  Stato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006.
    L'Assemblea  regionale,  a  seguito  dell'impugnativa proposta da
questo  ufficio  il  14  dicembre  2005  avverso  il disegno di legge
n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della  regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»,
per   consentire  l'immediata  operativita'  delle  disposizioni  non
oggetto  di  gravame,  nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato
l'ordine  del  giorno  n. 635 con cui autorizzava il presidente della
regione  a  promulgare  la legge con omissione delle parti impugnate,
impegnandolo   a   riproporle  al  fine  di  consentire  che  codesta
eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'.
    In  sede  di  Commissione  bi1ancio  sono  stati  successivamente
elaborati  tredici  testi  normativi che in alcuni casi contengono la
mera  riscrittura  delle  norme  oggetto  di  gravame,  in  altri  la
rivisitazione del testo precedentemente approvato.
    L'iniziativa   legislativa,   pur   riproponendo   con  modifiche
sostanziali  l'analoga  disposizione  dell'art. 27,  quinto comma del
disegno  di  legge n. 1084 impugnato per violazione degli artt. 3, 9,
97 e 114 della Costituzione, non e' esente da censura in relazione ai
parametri  costituzionali  indicati  secondo le argomentazioni svolte
nel  precedente  atto  di  gravame che si intendono qui integralmente
richiamate.
    ll  provvedimento  legislativo prevede infatti, all'art. 1, terzo
comma,  che nei campeggi esistenti e regolarmente autorizati tutte le
strutture  previste  dalla  legge regionale n. 14/1982 possano essere
insediate  anche in deroga allo strumento urbanistico e che il comune
provvede  anche  successivamente a recepire in apposita variante allo
strumento urbanistico stesso.
    Inoltre  il  quarto  comma  del medesimo articolo consente, per i
campeggi  esistenti  e  regolarmente  autorizzati, l'esecuzione delle
opere  previste  dalla cennata legge regionale n. 14/1982 anche nelle
fasce  di rispetto del demanio marittimo e dei boschi e dei parchi di
cui all'art. 15 della legge regionale n. 788/1976.